Art. 8.
(Condizioni generali
per l'iscrizione all'albo).

      1. Per l'iscrizione all'albo sono necessari i seguenti requisiti:

          a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea;

          b) non avere riportato condanne penali conseguenti a reati connessi con le attività professionali di cui alla presente legge ovvero non avere riportato condanne penali, passate in giudicato, a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo;

          c) godimento dei diritti civili;

          d) aver superato gli esami di Stato di abilitazione alla professione di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge, in conformità con l'articolo 33, quinto comma, della Costituzione;

          e) residenza o domicilio eletto nella regione di appartenenza.